REGIONE LOMBARDIA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. VI / 49632 - SEDUTA DEL 18 APRILE 2000

OGGETTO:
Individuazione delle industrie alimentari per le quali è possibile accedere a semplificazioni delle procedure di autocontrollo di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155.

VISTO il comma 5 dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999", che demanda alle regioni e alle province autonome il compito di individuare le industrie alimentari nei confronti delle quali adottare, in relazione alla tipologia dell'attività, alle dimensioni dell'impresa e al numero degli addetti, misure dirette a semplificare le procedure del sistema HACCP;

VISTO che il decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155 "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari impone a tutte le industrie alimentari, senza distinzione alcuna, di mettere in opera tutte le misure in grado di garantire la sicurezza igienica delle proprie attività a tutela della salute dei consumatori;

CONSIDERATO che le procedure individuate come idonee al fine del conseguimento della sicurezza alimentare costituiscono nel loro insieme il cosiddetto autocontrollo aziendale e che il decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155 nel definirne le modalità operative fa esplicito riferimento ai principi su cui è basato il modello HACCP (Hazard Analysis and Critical Controll Points);

RILEVATO come il richiamo ai principi, e non alle procedure, del modello HACCP non esaurisca tutte le possibilità dell'autocontrollo aziendale che deve poggiare anche sulle cosiddette buone pratiche di lavorazione (GMP) che vengono in parte richiamate ed esplicitate nell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 22 febbraio 2000, n.2000/207/CE relativa ad un programma coordinato di controlli ufficiali dei prodotti alimentari per il 2000 che ribadisce come gli operatori delle industrie alimentari siano tenuti a predisporre sistemi di analisi e controllo dei rischi relativi alla sicurezza dei prodotti alimentari secondo i principi del sistema HACCP e che ciò deve avvenire indipendentemente dal tipo e dalle dimensioni dell'industria interessata utilizzando, se esistenti, anche i manuali di corretta prassi igienica di cui all'art.4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155;

CONSIDERATO che in generale tutti i procedimenti di autocontrollo dell'attività di una industria alimentare, e tra questi anche il modello HACCP, costituiscono un insieme di procedure che, se correttamente attuate, consentono un efficace contenimento dei rischi connessi con il consumo di alimenti;
CONSIDERATO che le procedure di autocontrollo, intese nella loro doppia accezione di buone prassi e di principi del modello HACCP, presentano il grande vantaggio di essere modulabili in funzione dell'effettivo rischio connesso con ciascuna specifica attività;

RICHIAMATO quanto indicato nella circolare della Regione Lombardia 38/SAN del 30 giugno 1998, in merito al fatto che il sistema, se correttamente attuato, è caratterizzato da semplicità ed essenzialità, ed è compatibile con la gestione, l'organizzazione e le risorse economiche delle imprese nelle quali si applica;

CONSIDERATO che, per contro, la rinuncia anche ad uno solo dei principi sui quali si basa l'autocontrollo aziendale comporterebbe l'inefficacia dell'intero sistema, senza peraltro alleviare in modo significativo le industrie alimentari da pratiche di tipo gestionale e vanificando l'obiettivo di garantire in modo adeguato la salute dei consumatori;

RITENUTO che la semplificazione delle procedure possa riguardare la documentazione delle attività di monitoraggio previste nel piano di autocontrollo, che la complessità del piano di autocontrollo aziendale debba essere proporzionale alla specificità dell'attività svolta e che, al contrario, non possano essere soggette a semplificazione né le procedure relative alle buone prassi riportate nell'Allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155, né l'applicazione dei principi del modello HACCP;

CONSIDERATO che la compilazione di schede nonché la registrazione manuale di parametri potrebbero non garantire una sufficiente oggettività di informazione;

RITENUTO, quindi, che in presenza di un dettagliato piano di autocontrollo e delle corrispondenti schede operative, la documentazione a supporto delle attività svolte può essere limitata alla documentazione concernente gli interventi di manutenzione programmata e straordinaria, alla documentazione fiscale relativa agli interventi di manutenzione e alle altre attività connesse all'attuazione del piano, nonché alla registrazione delle non conformità con l'indicazione delle misure correttive conseguentemente adottate; 

RITENUTO, pertanto, che le semplificazioni possano essere accordate alle industrie alimentari che svolgono attività che presentino scarsi rischi sanitari (come quelle che non effettuano manipolazioni dirette di alimenti) e che svolgono la loro attività nella fase conclusiva delle filiere produttive degli alimenti (come quelle in cui si effettua manipolazione di alimenti direttamente finalizzata alla vendita e o somministrazione sul posto al consumatore finale);

ACQUISITO il parere favorevole dei competenti Servizi Veterinario e Prevenzione Sanitaria della Direzione Generale Sanità;

VALUTATE ED ASSUN TE come proprie le suddette determinazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge







D E L I B E R A

1) di individuare le seguenti tipologie di industrie alimentari per le quali è possibile accedere, ai sensi del comma 5 dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a semplificazioni delle procedure di autocontrollo di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155:
1.a le industrie alimentari dove non vi è alcuna manipolazione diretta dell'alimento e l'alimento non richiede particolari condizioni di stoccaggio e conservazione (temperatura, luce, irraggiamento solare, ecc.)
1.b le industrie alimentari dove non vi è alcuna manipolazione diretta dell'alimento e l'alimento richiede particolari condizioni di stoccaggio e conservazione (temperatura, luce, irraggiamento solare, ecc.)
1.c le industrie alimentari dove avviene una manipolazione dell'alimento direttamente finalizzata alla vendita o alla somministrazione sul posto al consumatore finale, esclusa la grande distribuzione, la distribuzione organizzata e la ristorazione collettiva ove si effettui attività di preparazione

2) di prevedere che le industrie alimentari di cui al punto 1) debbano predisporre un piano di autocontrollo aziendale che contenga almeno:
· la descrizione dell'attività svolta
· il riferimento alle autorizzazioni sanitarie concesse
· l'individuazione del responsabile delle procedure di autocontrollo
· l'analisi dei rischi connessi con l'attività svolta
· la descrizione delle procedure per:
- la selezione dei fornitori e l'accettazione dei prodotti in entrata
- il monitoraggio di eventuali punti critici di controllo che possono essere individuati utilizzando, se esistenti, anche i manuali di corretta prassi igienica di cui all'art.4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155;
- la gestione dei prodotti con particolare riferimento alle procedure di stoccaggio e di messa in vendita di quelli che necessitino di particolari condizioni per la loro conservazione (per le industrie alimentari di cui ai punti 1.b e 1.c)
- la manutenzione dei locali e degli impianti con particolare riferimento a quelli destinati alla conservazione degli alimenti
- la pulizia e la disinfezione dei locali e delle attrezzature
- la formazione del personale
- il sistema di ritiro dal mercato dei prodotti pericolosi per il consumatore (per le industrie di cui ai punti 1.a e 1.b)

3) di prevedere che le industrie alimentari di cui al punto 1) debbano tenere a disposizione dell'Autorità competente preposta al controllo la seguente documentazione:
· il piano di autocontrollo aziendale di cui al punto 2)
· la registrazione/documentazione delle verifiche effettuate e dei relativi risultati secondo i principi illustrati in premessa
· la registrazione delle misure correttive poste in essere a seguito di eventuali non conformità riscontrate.

Il Segretario