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Cosa fare per mettersi in regola con gli obblighi
previsti nel D. Lgs. 155/97?
Per mettersi in regola con gli obblighi previsti nel
D. Lgs. 155/97 bisogna:
- Preparare e mantenere aggiornato il Manuale
di autontrollo elaborato secondo il Sistema H.A.C.C.P.
- Verificare che l'attività sia in regola
con tutte le norme indicate nell'Allegato che viene di seguito riportato
suddiviso in sezioni
- Assicurare che il personale abbia ricevuto
un'adeguata formazione, in relazione al tipo di attività.
Tutto questo nel pieno rispetto di tutte le altre normative vigenti
in materia di alimenti.
Indichiamo nelle prossime pagine i vari argomenti dell'Allegato.
LOCALI
Capitolo I
Requisiti generali per i locali (diversi da quelli precisati al capitolo
III)
- I locali devono essere tenuti puliti, sottoposti
a manutenzione e tenuti in buone condizioni.
- Lo schema, la progettazione, la costruzione
e le dimensioni dei locali nei quali si trovano prodotti alimentari
devono:
a) consentire
un'adeguata pulizia o disinfezione;
b) essere
tali da impedire l'accumulo di sporcizia e il contatto con materiali
tossici, la penetrazione di particelle nei prodotti alimentari e, per
quanto fattibile, la formazione di condensa o muffa indesiderabile sulle
superfici;
c) consentire
una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione crociata,
durante le operazioni, fra prodotti alimentari, apparecchiatura, materiali,
acqua, ricambio d'aria o interventi del personale ed escludendo agenti
esterni di contaminazione quali insetti e altri animali nocivi;
d) fornire,
ove necessario, adeguate condizioni di temperatura per la lavorazione
e
l'immagazzinamento igienici dei prodotti.
- Devono essere disponibili un sufficiente numero
di lavabi, adeguatamente collocati e indicati per lavarsi le mani. Gabinetti
disponibili in numero sufficiente. devono essere 'collegati ad un buon
sistema di scarico. I gabinetti non devono dare direttamente sui locali
di manipolazione degli alimenti.
- I lavabi devono disporre di acqua corrente
fredda e calda, materiale per lavarsi le mani e un sistema igienico
di asciugatura. Ove necessario, gli impianti per il lavaggio dei prodotti
alimentari devono essere separati dai lavabi.
- Si deve assicurare una corretta. aerazione meccanica
o naturale, evitando il flusso meccanico di aria da una zona contaminata
verso una zona pulita. I sistemi di aerazione devono essere tali da
permettere un accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono
essere puliti o sostituiti..
- Tutti gli impianti sanitari che si trovano nei
locali dove si lavorano gli alimenti devono disporre di un buon sistema
di aerazione naturale o meccanico.
- Nei locali deve esserci una adeguata illuminazione,
naturale o artificiale.
- Gli impianti di scarico devono essere adatti
allo scopo, nonchè progettati e costruiti in modo da evitare
il rischio di contaminazione dei prodotti alimentari.
- Ove necessario, devono essere previste installazioni
adeguate adibite a spogliatoio per il personale.
Capitolo II
Requisiti specifici all'interno dei locali in cui i prodotti alimentari
vengono, preparati, lavorati o trasformati (esclusi i locali adibiti a
mense quelli specificati nel capitolo III)
- Nei locali dove i prodotti alimentari sono
preparati lavorati o trasformati (esclusi i locali adibiti a mensa)
:
a) i pavimenti devono essere mantenuti
in buone condizioni, essere facili da. pulire e ove necessario da disinfettare.
Ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente,
lavabile e non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino
all'autorità competente che altri tipi di materiali possano essere
impiegati appropriatamente. Ove opportuno la superficie dei pavimenti
deve assicurare un sufficiente scorrimento;
b) le pareti devono essere mantenute
in buone condizioni ed essere facili da pulire e ove necessario da disinfettare.
Ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente,
lavabile e non tossico e una superficie liscia fino ad un'altezza opportuna
per le operazioni, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino
all"autorità competente che altri tipi di materiali possono
essere impiegati appropriatamente;
c) i soffitti e le attrezzature sopraelevate
devono essere progettati, costruiti e rifiniti in modo da evitare l'accumulo
di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffe indesiderabili
e lo spargimento di particelle;
d) le finestre e le altre aperture
devono essere costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia
e quelle che possono essere aperte verso l'esterno devono essere se
necessario munite di reti antinsetti facilmente amovibili per la pulizia.
Qualora l'apertura di finestre provochi contaminazioni di alimenti,
queste devono restare chiuse e bloccate durante la produzione;
e) le porte devono avere superfici
facilmente pulibili e se necessario disinfettabili e a tale fine si
richiedono superfici lisce e non assorbenti, a meno che gli operatori
alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi
di materiali utilizzati sono adatti allo scopo;
f) i piani di lavoro (comprese le superfici
degli impianti) a contatto con gli alimenti devono essere mantenuti
in buone condizioni ed essere facili da pulire e se necessario da disinfettare.
A tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili e in materiale non
tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità
competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo.
- Se necessario, si devono prevedere opportune disposizioni
per la pulizia e la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti
i quali, devono essere in materiale resistente alla corrosione, facili
da pulire e avere un'adeguata erogazione di acqua calda e fredda.
- Ove opportuno, si devono prevedere adeguate disposizioni
per le necessarie operazioni di. lavaggio degli alimenti. Ogni acquaio
o impianto analogo previsto per il lavaggio degli alimenti deve disporre
di un'adeguata erogazione di acqua potabile calda o fredda onde poter
essere mantenuti puliti.
Capitolo III
Requisiti per i locali mobili o temporanei (quali padiglioni, chioschi
di vendita, banchi di vendita autotrasportati), locali utilizzati principalmente
come abitazione privata, locali utilizzati occasionalmente a scopo di
approvvigionamento e distributori automatici.
- I locali e i distributori automatici debbono
essere situati, progettati e costruiti nonchè mantenuti puliti
e sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare, per quanto
ragionevolmente possibile, rischi di contaminazione degli alimenti e
di annidamento di agenti nocivi.
- In particolare e laddove necessario :
a) devono
essere disponibili appropriate attrezzare per mantenere un'adeguata
igiene personale (compresi impianti igienici per lavarsi e asciugarsi
le mani, attrezzature igienico-sanitarie e locali adibiti a spogliatoi);
b) le
superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni e facilmente
- lavabili e se necessario disinfettabili. A tale fine si richiedono
materiali lisci, lavabili e non tossici, a meno che gli operatori alimentari
non dimostrino all'autorità competente che altri materiali utilizzati
sono adatti allo scopo;
c) si
devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia e se necessario
la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti;
d) si
devono prevedere adeguate disposizioni per la pulitura degli alimenti;
e) deve
essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua potabile calda o
fredda;
f) devono
essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito
e l'eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose o non
commestibili, nonchè dei residui (liquidi o solidi);
g) devono
essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere
e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi;
h) i prodotti
alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente
possibile, i rischi di contaminazione.
Capitolo IV
Trasporto
- I veicoli o i contenitori utilizzati per il
trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché
sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti
da fonti di contaminazione e devono essere, se necessario progettati
e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata pulitura e disinfezione.
- Salvo quanto previsto al capitolo IV A i
vani di carico dei veicoli o i contenitori, non debbono essere utilizzati
per trasportare materiale diverso dagli alimenti poiché questi
ultimi possono risultarne contaminati.
Gli alimenti sfusi liquidi, granulati o in polvere devono essere trasportati
in vani di carico o contenitori cisterne riservati al trasporto di prodotti
alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente
visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa
alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero
la menzione "esclusivamente per prodotti alimentari".
- Se i veicoli o i contenitori sono adibiti
al trasporto di altra merce in aggiunta agli alimenti o di differenti
tipi di alimenti contemporaneamente, si deve provvedere a separare in
maniera efficace i vari prodotti ove necessario per impedire il rischio
di contaminazione.
- Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al
trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti
tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente
tra un carico e l'altro per evitare il rischio di contaminazione.
- I prodotti alimentari nei veicoli o contenitori
devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio
di contaminazione.
- Laddove necessario, i veicoli o i contenitori
utilizzati per trasportare gli alimenti debbono poter mantenere questi
ultimi in condizioni adeguate di temperatura e, se del caso, essere
progettati in modo che la temperatura, possa essere controllata.
Capitolo
IV A
Trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi
sfusi.
- Il trasporto con imbarcazioni marittime di
oli o grassi liquidi sfusi, che devono essere sottoposti a lavorazione
e che sono destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati
a tale scopo, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di
prodotti alimentari è consentito alle seguenti condizioni:
a) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi d'acciaio
inossidabile o in serbatoi rivestiti di resina epossidica, o di un suo
equivalente tecnico, il carico immediatamente precedente deve essere
un prodotto alimentare o un carico incluso nell'elenco dei carichi precedenti
accettabili di cui all'appendice l;
b) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di materiali
diversi da quelli indicati alla lettera a), i tre carichi trasportati
in precedenza, in detti serbatoi devono essere prodotti alimentari a
carichi inclusi nell'elenco dei carichi. precedenti accettabili di cui
all'appendice 1.
- Il trasporto con imbarcazioni marittime di
oli o grassi liquidi sfusi, che, non devono essere sottoposti a ulteriore
lavorazione e che sono destinati al consumo umano o potrebbero essere
utilizzati a tale scopo, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto
di prodotti alimentari è consentito alle seguenti condizioni
a) i serbatoi devono essere di acciaio inossidabile o essere rivestiti
di resina epossidica, o di un suo equivalente tecnico;
b) i tre carichi trasportati in precedenza devono essere prodotti alimentari.
- Il comandante d'imbarcazioni marittime che
trasportano in serbatoi oli e grassi liquidi sfusi, destinati al consumo
umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo, conserva un'accurata
documentazione probatoria in merito ai tre carichi precedenti dei serbatoi
in oggetto e in merito all'efficacia del procedimento di pulitura applicato
tra un carico e l'altro.
- Qualora il carico sia stato trasbordato, oltre
alla documentazione di cui al paragrafo 3, il comandante della nave
che ha ricevuto il carico conserva accurata documentazione comprovante
che il trasporto precedente degli oli o dei grassi liquidi sfusi è
avvenuto in conformità delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2
e attestante l'efficacia del procedimento di pulitura applicato sull'altra
nave tra un carico e l'altro.
- Ove richiestone, il comandante della nave
fornisce alle competenti autorità di controllo la documentazione
probatoria di cui ai paragrafi 3 e 4.
MATERIALE - APPARECCHIATURA - ATTREZZATURE
Capitolo
V
Requisiti per l'apparecchiatura
Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature
che vengono a contatto degli alimenti devono essere mantenuti puliti e
- essere progettati e costruiti in materiale
tale da rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare
manutenzione, i rischi di contaminazione degli alimenti;
- ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi
a perdere, devono essere progettati e costruiti in materiale tale che,
se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolari manutenzione restino
sempre assolutamente puliti e, se necessario, sufficientemente disinfettati
in funzione degli scopi previsti;
- essere installati in modo da consentire un'adeguata
pulizia dell'area circostante
RESIDUI ALIMENTARI E ALTRI SCARTI
Capitolo
VI
Residui alimentari
- I residui alimentari e altri scarti non devono
essere ammucchiati nelle aree di trattamento degli alimenti tranne se
ciò sia inevitabile ai fini di un corretto funzionamento dell'industria
alimentare.
- I residui alimentari e altri scarti devono
essere depositati in contenitori chiudibili a meno che gli operatori
alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi
di contenitori utilizzati sono adatti allo scopo. Questi contenitori
devono essere costruiti in modo adeguato, mantenuti in buone condizioni
igieniche e ove necessario essere facilmente pulibili e disinfettabili.
- Si devono prevedere opportune disposizioni
per la rimozione e il deposito dei residui alimentari e di altri scarti.
Le aree di deposito dei rifiuti devono essere tali da poter essere mantenute
facilmente pulite e da impedire l'accesso di insetti e di altri animali
nocivi e la contaminazione dei prodotti alimentari, dell'acqua potabile,
degli impianti o locali.
RIFORNIMENTO
IDRICO
Capitolo
VII
Rifornimento idrico
- Il rifornimento di acqua potabile deve essere
adeguato, come specificato nel D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, concernente
la qualità delle acque destinate al consumo umano, e usato, ove
necessario, per garantire che gli alimenti non siano contaminati.
- Ove opportuno, il ghiaccio deve essere prodotto
con acqua conforme alle specifiche di cui al D.P.R. 24 maggio 1988,
n. 236 e deve essere impiegato, ogniqualvolta necessario, in modo tale
da garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati. Deve essere
fabbricato, maneggiato e conservato in modo da evitare ogni passibile
contaminazione.
- Il vapore direttamente a contatto cori i prodotti
alimentari non deve contenere alcuna sostanza che presenti un rischio
per la salute o possa contaminare il prodotto.
- L'acqua non potabile adoperata per la produzione
di vapore, la refrigerazione, i sistemi antincendio e altri scopi analoghi
non concernenti gli alimenti deve passare in condotte separate, facilmente
individuabili e prive di alcun raccordo o possibilità di riflusso
rispetto al sistema di acqua potabile.
IGIENE PERSONALE
Capitolo
VIII
Igiene personale
- Ogni persona che lavora in locali per il trattamento
di prodotti alimentari deve mantenere uno standard elevato di pulizia
personale e indosserà indumenti adeguati, puliti e, se del caso,
protettivi.
- Nessuna persona riconosciuta o sospetta di
essere affetta da malattia o portatrice di malattia trasmissibile attraverso
gli alimenti o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni
della pelle, piaghe o soffra di diarrea può essere autorizzata
a lavorare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti, a qualsiasi
titolo qualora esista una probabilità, diretta o indiretta di
contaminazione degli alimenti con i microrganismi patogeni.
PRODOTTI ALIMENTARI
Capitolo
IX
Disposizioni applicabili ai prodotti alimentari
- Un'impresa alimentare non deve accettare materie prime o ingredienti
se risultano
contaminati, o si può logicamente presumere che siano contaminati
da parassiti,
microrganismi patogeni o tossici, decomposti o sostanze estranee che,
anche dopo le
normali operazioni di cernita o le procedure preliminari o di trattamento
eseguite in
maniera igienica, non siano adatte al consumo umano.
- Le materie prime e gli ingredienti immagazzinati nello stabilimento
devono essere opportunamente conservati, in modo da evitare un deterioramento
nocivo e la contaminazione.
- Tutti gli alimenti manipolati, immagazzinati, imballati,, collocati
e trasportati, devono essere protetti da qualsiasi forma. di contaminazione.
atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati
in. modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali
condizioni. In particolare., gli alimenti devono essere collocati o
protetti in modo da ridurre al minimo qualsiasi rischio di contaminazione.
Devono essere previsti procedimenti appropriati per garantire il controllo
degli agenti nocivi.
- Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e quelli
finiti, sui quali possono proliferare microrganismi patogeni, o formarsi
tossine devono essere conservati a temperature che non provochino rischi
per la sanità pubblica. Compatibilmente con la sicurezza degli
alimenti, è permesso derogare al controllo della temperatura
per periodi limitati, qualora ciò sia necessario per motivi di
praticità durante la preparazione, il trasporto, l'immagazzinamento,
l'esposizione e la fornitura, compresa la somministrazione, degli alimenti.
- Se gli alimenti devono essere conservati o serviti a bassa temperatura,
è necessario raffreddarli il più rapidamente possibile,
al termine dell'ultimo trattamento termico o dell'ultima fase di preparazione
se non è applicato un trattamento termico ad una temperatura
che non provochi rischi per la salute.
- Le sostanze pericolose o non commestibili, compresi gli alimenti
per animali, devono essere adeguatamente etichettate e immagazzinate
in contenitori separati e ben chiusi.
FORMAZIONE
Capitolo
X
Formazione
I responsabili dell'industria alimentare devono assicurare
che gli addetti siano controllati e abbiano ricevuto un addestramento
o una formazione, in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo
di attività.
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